Art. 1.

      1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «L'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, nonché per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il cui territorio sia per più del 50 per cento costituito da aree montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune».